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Imprese sociali, nuovi statuti e controlli

Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il Dlgs 95/2018, il decreto correttivo della nuova disciplina sull’impresa sociale (Dlgs 112/2017). Le modifiche sono già operative.
Confermata l’attesa proroga a gennaio 2019 del termine per l’adeguamento degli statuti (originariamente fissato al 20 luglio 2018): le imprese sociali costituite in base al Dlgs 155/2006 avranno più tempo per strutturare le modifiche statutarie necessarie ad allinearsi alle nuove disposizioni e prendere confidenza con gli adempimenti introdotti dalla riforma.
Due precisazioni riguardano poi le imprese sociali in forma di cooperativa. Da un lato, non costituiscono distribuzione vietata di utili i ristorni assegnati ai soci per realizzare lo scopo mutualistico. Dall’altro, le operazioni straordinarie di questo tipo di imprese devono avvenire nel rispetto delle norme dettate dal Codice civile per le cooperative (articoli 2545-decies e seguenti).
Con il correttivo è riservata particolare attenzione alle mansioni assegnate ai volontari, precisando il tipo di apporto di questi ultimi: le prestazioni volontarie possono essere utilizzate in misura solo complementare (e non sostitutiva) rispetto a quelle degli operatori professionali, avendo carattere secondario e aggiuntivo.
Quanto ai lavoratori, i chiarimenti riguardano quelle imprese in cui la «socialità» è legata all’inclusione nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti deboli (persone con disabilità, rifugiati o richiedenti protezione internazionale, senza fissa dimora che versino in condizione di povertà) o di lavoratori «molto svantaggiati» (privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o, al ricorrere di specifiche condizioni, da almeno 12 mesi). Perché l’attività si consideri di interesse generale, i lavoratori di queste categorie devono costituire almeno il 30% di quelli occupati e, ai fini del computo della percentuale, i lavoratori «molto svantaggiati» non possono contare per più di un terzo. Oggi, per effetto del correttivo, la situazione di svantaggio sussiste solo per i primi due anni di occupazione, trascorsi i quali i lavoratori non potranno più essere conteggiati per il raggiungimento della percentuale.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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