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Imputazione costi/ricavi

La Corte di Cassazione ha ribadito come in tema di reddito di impresa, l’art.75 Tuir (ora artt.64 e 109 n.d.E.), nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e che, ai fini dell’individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l’imputazione di un determinato costo a un esercizio anziché a un altro può, in astratto, comportare l’alterazione dei risultati della dichiarazione mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi.

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