Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria si intendono applicabili anche alle società agricole definite dall’articolo 1, comma 3 del Dlgs 99/2004, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2013.
Due sono le agevolazioni in materia di Imu:
L’intento del legislatore appare chiaro nel confermare le agevolazioni Imu alle società agricole; non si potrà ancora imputare alla società agricola di non avere una propria iscrizione di natura previdenziale ed assistenziale perché non può averla e non possiamo immaginare che il legislatore abbia previsto una condizione non realizzabile e cioè che la società paghi i contributi previdenziali per andare in pensione.
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