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IMU e TASI 2017, gli immobili in comodato

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, concesse in comodato dal proprietario (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari).
La riduzione della base imponibile non è applicabile in ogni caso per gli immobili di lusso, ossia quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:
• il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale;
• il contratto sia registrato;
• il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
• il comodante possieda un solo immobile in Italia, o non più di due immobili entrambi nello stesso Comune, uno dei quali adibito a propria prima casa.
Tutte queste condizioni debbono essere contemporaneamente presenti ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, altrimenti questa non può essere riconosciuta.
In riferimento alle pertinenze, nel caso in cui il comodato riguardi non solo l’immobile per uso abitativo ma anche le sue pertinenze, anche a queste si applica la riduzione della base imponibile nel rispetto delle disposizioni previste per la prima casa.
Quindi l’agevolazione è ammessa nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Per quel che riguarda invece i casi di comproprietà, l’agevolazione può essere riconosciuta in riferimento alla situazione di ciascun singolo comodante (ossia se possiede o meno altri immobili per uso abitativo e a seconda della loro ubicazione), in riferimento alla sua quota di possesso.
Altra condizione indispensabile per ottenere l’agevolazione è la registrazione del contratto di comodato.

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