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Imu, la separazione fittizia deve essere provata

A decorrere da quest’anno, l’esenzione Imu per la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice in sede di separazione o divorzio si applica solo se vi è affidamento dei figli minori. Lo stesso si dica per l’equiparazione del diritto dell’assegnatario al diritto di abitazione. In mancanza di figli minori, invece, non vi è alcuna esenzione automatica e si deve guardare all’effettiva titolarità della casa assegnata. 

Si ipotizzi il caso di due unità immobiliari ubicate nello stesso comune, l’uno di proprietà del marito e l’altro della moglie, in assenza di figli. A regime, una sola delle due unità può fruire dell’esenzione dell’abitazione principale. Se però si procede alla separazione legale, si è dell’avviso che l’esonero debba competere ad entrambe, in presenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. A meno che non si provi, per l’appunto, la fittizietà della frattura del vincolo coniugale. 

Se l’immobile assegnato è detenuto in locazione, si applicano le regole ordinarie e non si ravvisa dunque il diritto di abitazione dell’assegnatario. Ne consegue che l’unità sarà regolarmente tassata ai fini Imu, anche se vi fosse l’affidamento dei figli minori. L’esenzione invece vale anche se la casa familiare è detenuta in comodato. In tale eventualità, quindi, in presenza di affidamento dei figli, sarebbe comunque ravvisabile il diritto di abitazione dell’assegnatario e con esso l’esenzione dell’unità abitativa. In sintesi, è corretto affermare che in tutti i casi in cui è configurabile la finzione giuridica del diritto di abitazione dell’assegnatario, l’immobile è esente da imposta.


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