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Imu sui capannoni, la deducibilità cresce fino al 70% nel 2022

Incremento graduale della deducibilità dell’Imu dal 50% nel 2019 fino al 70% nel 2022, per i fabbricati strumentali. 

Il tributo è riferito ai soli fabbricati strumentali, così come definiti nell’articolo 43 del Tuir. 

Per quanto riguarda le imprese, sono inclusi sia gli immobili strumentali per natura che quelli per destinazione. I primi sono costituiti dalle unità immobiliari aventi destinazione catastale diversa da quella abitativa, non utilizzati dall’impresa.  I fabbricati strumentali per destinazione, invece, sono quelli utilizzati esclusivamente e direttamente per l’esercizio dell’attività commerciale, a prescindere dalla categoria catastale. Per i lavoratori autonomi, il fabbricato strumentale è solo quello utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale. Pertanto, gli studi professionali utilizzati promiscuamente anche a fini personali non generano Imu deducibile. Ugualmente, non danno diritto a deduzione i “fabbricati merce” e i “fabbricati patrimonio”. I primi sono esenti da Imu, a condizione che siano stati costruiti dall’impresa, siano contabilizzati nelle rimanenze e non locati. Ne consegue che scontano l’imposta le unità acquistate, e non costruite, dall’impresa proprietaria, oltre che i beni affittati. Gli immobili patrimonio sono le unità aventi destinazione catastale abitativa non destinate a vendita.

Il criterio di deduzione dal reddito d’impresa è quello di cassa. Il limite di deducibilità guarda comunque all’esercizio di competenza, anche se il riconoscimento in diminuzione segue sempre la cassa. Il medesimo criterio dovrebbe valere anche per il tributo versato a seguito di accertamenti comunali: il limite di deducibilità va comunque individuato sulla base del periodo d’imposta di riferimento.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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