fbpx
TORNA ALLE NEWS

Incentivati i cineasti in Italia

Decreto cultura – L’articolo 6 D.L. n.83/14 modifica le disposizioni relative al credito di imposta riconosciuto alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a film, o parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere. Infatti, fermo restando la misura del credito, individuata nel 25% del costo di produzione della singola opera, viene ampliato il limite massimo previsto in funzione di ciascuna impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta che passa da 5 a 10 milioni di euro. Viene incrementata la spesa massima complessiva prevista per il credito di cui sopra e per quello consistente nel riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 40%, fino all’importo massimo di 1 milione di euro, degli apporti in denaro effettuata da parte di soggetti giuridici e fisici, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, che passa da 110 a 115 milioni. Alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all’art.3 del D.Lgs. n.28/04, rientranti tra le pmi, viene riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. Il credito viene riconosciuto a condizione che l’intervengo avvenga su sale esistenti al 1° gennaio 1980. L’importo massimo del credito è individuato in 100.000 euro e comunque fino all’esaurimento del fondo stanziato, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli art.61 e 109, co.5 Tuir. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ex art.17 del D.Lgs. n.241/97 a mezzo di presentazione solo telematica. In alternativa, il credito è cedibile, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e previa adegua- ta dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. In tal caso, i cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi.

condividi.