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Incentivi a favore dell'occupazione 2015

Riportiamo di seguito una lista degli incentivi volti a favorire l’occupazione in vigore in questo periodo: va sempre tenuto presente che alcune agevolazioni hanno una scadenza oppure vengono concessi a chi arriva prima e fino all’esaurimento delle risorse stanziate, quindi i potenziali beneficiari sono sempre consigliati di presentare le domande il più presto possibile.
Ai lavoratori interessati conviene mettere sempre in evidenza, nelle proprie candidature e nel curriculum, l’appartenenza a categorie che danno luogo a vantaggi per il datore di lavoro.
Nel 2015, in particolare, entra in vigore un’agevolazione contributiva per tutte le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, mentre vengono soppresse quelle a favore di disoccupati e lavoratori in cassa integrazione da 24 mesi.
 
INCENTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Si tratta dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, che ha le seguenti caratteristiche:
– riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
– è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ed inclusi i datori di lavoro agricoli con alcune limitazioni;
– consiste nell’esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL), per un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro annui;
– non spetta per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o che abbiano avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge.
 
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
Qualsiasi forma di contratto di apprendistato gode di agevolazioni contributive (aliquota ridotta al 10%) che vengono mantenute, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato, per un anno. Inoltre per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove è concesso uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto. Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano (per tutta la durata della tipologia) nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, come l’assunzione obbligatoria dei disabili. E’ consentito l’inquadramento dell’apprendista in una posizione retributiva inferiore fino a due livelli rispetto a quella prevista per la mansione. A questi vantaggi previsti dalla legge, si possono aggiungere ulteriori incentivi di natura economica, previsti da bandi specifici. Nell’ambito del programma Garanzia Giovani, le Regioni riconoscono incentivi alle imprese che assumono giovani tra i 18 e 29 anni che non studiano e non lavorano, con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e di apprendistato per l’alta formazione e la ricerca.
 
INCENTIVI PER SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI IN MATERNITA’
Vengono concessi alle imprese con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori a tempo determinato (anche part-time) oppure utilizzano lavoro in somministrazione, per sostituire lavoratrici dipendenti o lavoratrici autonome (artigiane, commercianti e coltivatrici) in congedo di maternità o parentale. Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo del 50%, concesso dall’INPS, per un massimo di 12 mesi o comunque entro il primo anno di vita del figlio o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare.
 
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI E CATEGORIE SPECIFICHE
Ecco alcuni dei più importanti ‘bonus’ riconosciuti ai datori di lavoro per l’inserimento delle persone appartenenti a particolari categorie:
Lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e disoccupati – L’incentivo a favore di lavoratori disoccupati o in cassa integrazione straordinaria da almeno 24 mesi, si applica alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014, ed è abolito per quelle avvenute dal 2015. Si tratta dell’abbattimento dei contributi del 50% al centro-nord e del 100% nel Sud e nelle imprese artigiane di tutto il paese, per un periodo di 36 mesi, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato (anche part-time). L’impresa che assume a tempo indeterminato e pieno un lavoratore in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi (e dipendente da impresa in CIGS da almeno 6 mesi) gode dell’abbattimento al 10% dell’aliquota contributiva a suo carico per diciotto mesi e percepisce, in forma di conguaglio contributivo, un importo pari al 50% dell’indennità di mobilità per nove mesi.
L’impresa che assume a tempo indeterminato (anche part-time) un lavoratore in mobilità con indennità, gode dell’abbattimento al 10% dell’aliquota contributiva a suo carico per diciotto mesi e percepisce, attraverso il sistema del conguaglio contributivo, il 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore per un massimo di dodici mesi. In caso di assunzione a tempo determinato spetta la stessa riduzione contributiva per un massimo di dodici mesi, e in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato per ulteriori dodici mesi più il 50% dell’indennità di mobilità. Per l’assunzione di lavoratori in mobilità senza indennità, spetta solo la riduzione contributiva. Dal 2013 gli incentivi non sono più concessi per le assunzioni di lavoratori che beneficiano dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga. Sempre dal 2013 non è consentita l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati individualmente per giustificato motivo oggettivo, e di conseguenza non si applicano più gli incentivi all’assunzione di questi lavoratori.
Il datore di lavoro che assume, a tempo pieno e indeterminato, un disoccupato che fruisce dell’ASpI, riceve un contributo mensile pari al 50% dell’importo dell’indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto. La misura è attiva dal 28 giugno 2013 con le modalità attuative specificate dalla circolare INPS del 18/12/2013.
Giovani, donne e over 50 – A partire dal 2013 sono stati introdotti incentivi alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:
– lavoratori di età non inferiore a 50 anni in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate (regioni del Sud e altri territori individuati dall’UE, tra cui alcuni comuni in provincia di Ferrara e parte del comune di Ravenna)
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, assunte in profili professionali e settori economici con accentuata disparità di genere in base ai dati Istat (vedi apposito decreto ministeriale: i principali settori sono agricoltura, costruzioni, energia, industria manifatturiera, trasporto e magazzini, comunicazione)
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; il requisito ‘prive di un impiego’ non implica lo stato di disoccupazione ufficiale, ma semplicemente il non aver svolto lavori di durata superiore a sei mesi o con retribuzione superiore a quella esente da imposte (8.000 euro annui in caso di lavoro subordinato o co.pro., 4.800 se lavoro autonomo).
L’agevolazione è la riduzione del 50% dei contributi, per un periodo di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato (prolungati a 18 in caso di stabilizzazione) e di 18 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato. Il contratto può essere subordinato o di somministrazione, anche part-time (sono esclusi il lavoro domestico, ripartito, intermittente e accessorio). La misura si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013, con le procedure definite dalla circolare operativa e dal messaggio esplicativo pubblicati a luglio 2013 dall’INPS.
Un’altra misura agevola i contratti a tempo indeterminato con lavoratori di età compresa tra i 18 anni ed i 30 anni non ancora compiuti, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere privi da almeno sei mesi di un impiego regolarmente retribuito (cioè di durata superiore a sei mesi o con reddito inferiore a quello esente da imposte);
b) essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
L’incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda (con un tetto di 650 euro mensili) e viene corrisposto, mediante conguaglio contributivo, per 18 mesi in caso di nuova assunzione e per 12 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine, a condizione che questa determini un effettivo aumento occupazionale (quindi, l’assunzione di un altro lavoratore a tempo determinato). Non si applica al lavoro domestico. L’agevolazione è concessa per le assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 e fino al 30 giugno 2015, salvo esaurimento delle risorse (che sono state ripartite in base ai criteri dei Fondi Strutturali, quindi per circa due terzi destinate a Sud e isole).
Dirigenti, quadri, ricercatori e profili di alta qualifica – Le aziende con meno di 250 dipendenti che assumano, anche con contratto a termine, un dirigente privo di occupazione, hanno diritto a una riduzione contributiva pari al 50% per un massimo di 12 mesi (art. 20 della legge n. 266/1997). Le imprese che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di dottorato di ricerca universitario oppure con una laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico per impiegarli in attività di ricerca e sviluppo, hanno diritto a un credito d’imposta pari al 35% del costo salariale (con un tetto di 200mila euro annui per azienda). Le domande possono essere presentate dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 per le assunzioni effettuate nell’anno 2013 e dall’11 gennaio al 31 dicembre 2016 per le assunzioni nell’anno 2014, mediante applicativo sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Cittadini disabili e ‘svantaggiati’ – L’assunzione a tempo indeterminato di disabili, attraverso convenzioni con la Provincia, è incentivata da contributi che possono coprire:
a) fino al 60% del costo salariale lordo annuo, per lavoratori con una percentuale di invalidità non inferiore all’80% o con handicap psichico;
b) fino al 25% del costo salariale annuo lordo, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 79%;
c) il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l’adeguamento della postazione di lavoro dei disabili con una percentuale di invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche.
Le cooperative sociali, purché iscritte nell’apposita sezione del registro prefettizio, godono dell’azzeramento dei contributi per l’assunzione di persone svantaggiate (definite dalla legge n. 381/91 art. 4: disabili, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, minori in difficoltà familiare, ex detenuti, ecc.), purchè queste rappresentino almeno il 30% dell’organico aziendale. Le imprese di qualsiasi tipo che assumono detenuti godono di un un credito mensile d’imposta pari a 516,46 euro (prorogato per i 6 mesi successivi alla fine della detenzione), quelle che gestiscono attività produttive dentro le carceri hanno inoltre uno sconto contributivo dell’80%.

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