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Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in
– Progetti di investimento
– Progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza.
Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data dell’8 aprile 2014.
Resta comunque a carico dell’impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di contributo non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro on line o non superi le fasi di verifica o rendicontazione.
Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:
– Dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio;
– Automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili;
– Impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
– Hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi (impianti, macchine, dispositivi e/o attrezzature) utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
– Mobili e arredi.
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
– Consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
– Adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/2008 s.m.i.;
– Interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
– Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
– Adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
– Le spese inerenti i compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D.lgs 231/2001;
– Acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
– Mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l’intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell’azienda nel quale è compresa la rimozione dell’amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari);
– Acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l’erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve comunque possedere per avviare l’impresa o una nuova attività;
– Costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.
Nel caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata.

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