fbpx
TORNA ALLE NEWS

Incentivi per donne e over 50, possibilità preclusa

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 per favorire l’occupazione giovanile, oltre che con i bonus «Neet» e «Sud», è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.
L’esonero è cumulabile, ad esempio, con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili previsto dall’articolo 13 della legge 68/1999: in questo caso, occorre però considerare che, a differenza dell’esonero contributivo, il beneficio a vantaggio dei lavoratori con disabilità è subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale.
La cumulabilità scatta anche con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi, pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento: in questa ipotesi bisogna tenere conto del fatto che, a differenza del nuovo esonero, la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge Fornero è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis”.
La cumulabilità del beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2018 con altri benefici è coerente anche con i principi generali e con gli indirizzi che regolano i fondi strutturali e di investimento europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall’Unione europea hanno un carattere aggiuntivo rispetto alle politiche nazionali degli Stati membri.
Per quanto riguarda, invece, le forme di agevolazione all’assunzione più diffuse, l’esonero contributivo per i giovani non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.
E’ possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero destinato ai giovani per la trasformazione a tempo indeterminato (se ci sono i requisiti previsti).
L’esonero non può essere applicato per i lavoratori assunti e inviati in Paesi extra Ue non convenzionati con l’Italia dal punto di vista previdenziale.
Infine, l’esonero non è cumulabile con la riduzione contributiva destinata ai datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per l’edilizia.

condividi.