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Incentivo all’arte e al turismo

Il D.L. n. 83 del 31 maggio 2014 da un lato introduce nuove agevolazioni quali l’Art bonus con cui viene riconosciuto a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche che erogano contributi liberali per il sostegno dell’arte e della cultura italiana, un credito di imposta e quella avente lo scopo di incentivare la digitalizzazione e la ristrutturazione degli esercizi ricettivi, e dall’altro rafforza misure già esistenti in ambito cinematografico.
Per primo, il D.L. n.83/14 introduce un credito di imposta parametrato alle erogazioni in denaro effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e per i due successivi, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività̀ di spettacolo. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 65% per i primi due periodi di imposta e ridotto al 50% nell’ultimo. Il credito, da splittare in 3 esercizi, incontra il limite massimo del 15% del reddito imponibile nel caso di persone fisiche e del 5 per mille dei ricavi per i soggetti Ires, è compensabile ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.241/97 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Ai fini di una verifica dell’effettiva erogazione i soggetti beneficiari, mensilmente dovranno sia comunicare al Ministero dei beni e delle attività̀ culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute, sia a pubblicare i nominativi dei mecenati, l’importo erogato e la destinazione dello stesso in un’area apposita del proprio sito internet.
Il D.L. n.83/14 modifica anche le disposizioni relative al credito di imposta riconosciuto alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post produzione, in relazione a film, o parti di film, girati sul territorio nazionale utilizzando mano d’opera italiana e su commissione di produzioni estere. Infatti, fermo restando la misura del credito, individuata nel 25% del costo di produzione della singola opera, viene ampliato il limite massimo previsto in funzione di ciascuna impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta che passa da 5 a 10 milioni di euro. Viene incrementata la spesa massima complessiva prevista per il credito di cui sopra consistente nel riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 40%, fino all’importo massimo di 1 milione di euro, degli apporti in denaro effettuata da parte di soggetti giuridici e fisici, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità̀ italiana, che passa da 110 a 115 milioni.
Infine, e con fine specifico di incentivare la competitività̀ del sistema ricettivo turistico del nostro Paese e favorendo la digitalizzazione, per il triennio 2015 2017 viene riconosciuto agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra ricettivi o ancillari un credito di imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti nel limite massimo complessivo di 12.500 euro e comunque fino a esaurimento del limite massimo complessivo individuato in 15 milioni di euro. Anche in questo il caso, il credito è splittato in 3 periodi di imposta. Danno diritto al riconoscimento del credito le spese sostenute per:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché́ in grado di garantire gli standard di interoperabilità̀ necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi;
d) spazi e pubblicità̀ per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità̀ per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. Dal computo sono escluse, per espressa previsione di legge, le spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

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