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Incentivo Triennale, esonero contributivo

La legge di stabilità 2015, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ha previsto esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato.
Trattasi di un’agevolazione da considerarsi come un tassello del progetto di questo Governo per combattere il lavoro precario che, unitamente al contratto a tutele crescenti e all’aumento delle aliquote contributive della gestione separata, vogliono nei fatti, e non solo nelle parole, agevolare il lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, quindi anche soggetti non imprenditori. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni si applicano a condizioni specifiche e nei limiti di spesa.
L’esonero contributivo si applica “.…alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015…..”.
Anche se il testo della legge parla solo di nuove assunzioni, la Circolare INPS n. 17 del 29/01/2015 ha chiarito che l’agevolazione contributiva spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro indeterminato. Inoltre, dal tenore letterale della norma – la quale dispone che l’agevolazione riguarda le nuove assunzioni “….decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31/12/2015”.

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