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Indebita compensazione, niente estensione ai contributi

Il reato di indebita compensazione scatta soltanto se i tributi omessi riguardano le imposte dirette e l’Iva, non potendosi estendere anche agli inadempimenti di contributi previdenziali e assistenziali. 

L’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, punisce chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti superiore a 50mila euro annui. 

Il riferimento all’articolo 17 riguarda tutti i crediti idonei alla compensazione, ma l’omesso versamento delle somme dovute deve riferirsi alle sole imposte sui redditi e Iva e non ad altro di cui l’intero testo normativo non si occupa. 


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