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Indennità di trasferta variabile con l'esclusione di prelievi fiscale e contributivo

Se l’indennità di trasferta è corrisposta in modo variabile, ossia escludendo i giorni in cui il lavoratore risulta assente, ad esempio per ferie, malattia o infortunio, si applica il regime fiscale e previdenziale di esenzione totale previsto dall’articolo 51, comma 5 del Tuir e non quello previsto dal comma 6 per i trasfertisti che comporta il prelievo fiscale e previdenziale in modo forfettario al 50 per cento.
E questo anche se il lavoratore svolge una prestazione caratterizzata dall’essere eseguita sempre fuori dall’impresa al punto da essere considerato un trasfertista. Queste sono le conclusioni della sentenza della Cassazione 16263/2018 depositata ieri che ha risolto a favore dell’impresa un caso molto diffuso.
La sentenza assume un significato rilevante perché conferma i principi di diritto già stabiliti dalla Cassazione a sezione unite (27093/2017) e dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 7-bis del Dl 193/2016.
Sul piano amministrativo il ministero del Lavoro (nota 8287/2008) e l’Inps (messaggio 27271/2008) hanno precisato che si applica il regime fiscale del trasfertista (comma 6) solo quando sussistono congiuntamente queste tre condizioni: la mancata indicazione nella lettera di assunzione della sede di lavoro; lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità dell’addetto; la corresponsione al dipendente di una indennità in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta. In mancanza di uno di questi elementi si applica il regime più favorevole della trasferta (comma 5).

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