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Indennizzo per cessazione attività commerciale

L’Inps ha chiarito che in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 il beneficio per l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale è concesso anche ai soggetti che si trovino in possesso dei previsti requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Pertanto, dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:
– coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’art.2, D.Lgs. n.207/96 nel periodo 1° gennaio 2012 31 dicembre 2016;
– coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione ai sensi del previgente articolo 19 ter nel periodo 1° gennaio 2009 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.
Le relative domande possono essere presentate con decorrenza 1°gennaio 2014 fino al 31 gennaio 2017.

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