fbpx
TORNA ALLE NEWS

Infortuni, certificati inviati dal medico

L’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima d’infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.
Il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’Inail (entro due giorni per l’infortunio e cinque per la malattia professionale), ma senza l’invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico l’indicazione nella denuncia dei riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore.
Il lavoratore infortunato – tenuto a dare avviso immediato di qualsiasi infortunio ed entro 15 giorni di qualsiasi malattia professionale – deve a sua volte fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi relativi all’evento.
Dal momento in cui il datore ha a disposizione questi ultimi dati inizia a decorrere il termine previsto per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo di denuncia d’infortunio o di malattia professionale, che variano da un minimo di 1.290 a un massimo di 7.745,00 euro.
Ultima novità importante sul fronte delle semplificazioni, non è più a carico del datore di lavoro, ma dell’Inail, l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle Dtl. Sul punto la circolare chiarisce che in questa prima fase la segnalazione verrà trasmessa via Pec e non in cooperazione applicativa.

condividi.