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Infortuni, per assenze fino a tre giorni obbligo di denuncia dal 12 aprile 2017

La costituzione del sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro (SINP) si riflette anche su altri adempimenti che i datori di lavoro, in materia di sicurezza, devono osservare; tra questi l’obbligo di denunciare all’INAIL, ai fini statistici, anche gli infortuni con prognosi fino a 3 giorni.
Questi infortuni, fino al 22 dicembre 2015, venivano esclusivamente riportati nel registro infortuni, il cui obbligo di tenuta, dal 23 dicembre 2015, è stato abrogato. Conseguentemente, dalla predetta data si sono perse le registrazioni dei citati infortuni. Ora, con la costituzione del SINP, detti infortuni torneranno ad essere annotati ai fini statalistici mediante apposita denuncia da inoltrare all’INAIL per via telematica.
Detto obbligo da quando decorre? Dall’entrata in vigore del SINP o altra data?
L’obbligo di denunciare telematicamente all’INAIL, gli infortuni che comportano l’assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento) decorre dal 12 aprile 2017 (decorsi sei mesi dal 12 ottobre 2016, entrata in vigore del provvedimento istitutivo del SINP).
Finalità delle denunce di infortunio
Il datore di lavoro e i dirigenti devono comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Occorre ricordare che sussiste ancora l’obbligo di denunciare gli infortuni anche all’autorità di pubblica sicurezza solo per gli infortuni mortali e per quelli con prognosi superiore a 30 giorni. L’adempimento si intende assolto, per il datore di lavoro, mediante l’invio all’INAIL della prescritta denuncia di infortunio con modalità telematica.

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