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Inps, assegno sociale

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.
L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
Per ottenere l’assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
– 65 anni e 7 mesi di età (nel 2017), 66 anni e 7 mesi di età (nel 2018) e 67 anni (2019 e 2020);
– stato di bisogno economico;
– cittadinanza italiana;
– residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Inoltre, i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Per l’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
a) i redditi assoggettabili all’ IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
b) i redditi esenti da imposta;
c) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
d) i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, ecc.;
e) i redditi di terreni e fabbricati;
f) le pensioni di guerra;
g) le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
h) le pensioni dirette erogate da stati esteri;
i) le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
j) gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell’attribuzione non si computano:
a) i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
b) il reddito della casa di abitazione;
c) le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
d) le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
e) l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
f) gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
Nel calcolo del reddito ai fini della concessione dell’assegno sociale va computata anche la
Sono escluse dal novero dei redditi da computare:
 l’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18,
 l’indennità di comunicazione in favore dei sordi di cui all’art. 4 della medesima legge,
 gli assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’Istituto ai pensionati per inabilità e
 gli assegni per l’assistenza personale continuativa INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.
Sono da escludere, inoltre, le altre prestazioni erogate dall’Istituto e da altri enti, previste dalla legislazione nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, al di là del nomen juris, abbiano natura indennitaria assimilabile a quella sopra descritta. La summenzionata finalità rileva indipendentemente dal momento concreto dell’erogazione; ne consegue che il rateo d’indennità di accompagnamento erogato all’erede del beneficiario non deve essere computato ai fini del calcolo dei redditi per l’assegno sociale richiesto da quest’ultimo.
Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.
L’importo dell’assegno è pari a 448,07 euro per tredici mensilità.
Per l’anno 2017 il limite di reddito è pari a 5.824,91 euro annui e 11.649,82 euro, se il soggetto è coniugato.
 Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.
 Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.
L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza è verificato ogni anno.
Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all’estero. Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di trenta giorni, l’assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.
La domanda deve essere presentata online all’INPS.

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