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INPS, Certificato di malattia

In presenza di un certificato con prognosi ancora incorso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa.
L’art. 2087 del Codice civile, come noto, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del Dlgs. n. 81/08 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda.
Nei casi in cui emerga la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, saranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo: 100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza e 100% dell’indennità dalla data della terza assenza.

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