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Inps gestione separata, maternità anche se si lavora

Per parasubordinati e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps diventano realtà la possibilità di beneficiare dell’indennità di maternità a prescindere dall’astensione dal lavoro e l’estensione del congedo parentale a sei mesi (in precedenza erano tre) da fruire entro i tre anni del bambino (in precedenza uno).
L’Inps ha pubblicato la circolare 109/2018 che recepisce le modifiche normative introdotte dalla legge 81/2017 (Jobs act degli autonomi) entrata in vigore il 14 giugno dell’anno scorso.
Per quanto riguarda la maternità o paternità, il nuovo quadro normativo prevede il riconoscimento della relativa indennità, per un periodo di cinque mesi, a prescindere dallo svolgimento o meno dell’attività lavorativa. Quindi per l’erogazione del contributo non è più necessario presentare la dichiarazione di astensione prevista dalla circolare 137/2007.
Il periodo viene indennizzato anche a fronte di parto fortemente prematuro o successivo alla data presunta, seppure il periodo superi i cinque mesi e un giorno.
Va comunicata all’Inps l’eventuale scelta di percepire l’indennità da un mese prima a quattro dopo il parto (invece di 2+3, cosiddetta flessibilità) perché ciò serve all’istituto di previdenza per verificare la sussistenza del requisito contributivo, pari a 3 mensilità nei dodici mesi precedenti il periodo indennizzabile. A questo proposito si rileva che non è stata attuata, tramite decreto legislativo, la possibilità di ampliare il periodo di maturazione del requisito contributivo.
A fronte del periodo transitorio che si è venuto a creare tra l’entrata in vigore delle nuove regole e la circolare Inps, i congedi iniziati dal 14 giugno 2017 sono indennizzabili a prescindere dall’astensione dal lavoro; quelli conclusi prima di tale data sono indennizzabili solo con l’astensione; quelli in corso al 14 giugno 2017 richiedono l’astensione per la parte antecedente a tale data, mentre nel periodo seguente si può aver lavorato.
La sospensione dell’attività resta tuttora obbligatoria nei periodi di interdizione anticipata e prorogata.
La durata massima del congedo parentale sale a sei mesi da fruire entro tre anni dall’ingresso del bambino in famiglia. Per gli iscritti alla gestione separata il congedo deve essere sempre retribuito e di ciò si deve tener conto nel caso di utilizzo da parte dell’altro genitore iscritto a una gestione differente (i due possono arrivare a 10 mesi complessivamente). Se fruito nel primo anno, il requisito contributivo di 3 mesi su 12 viene calcolato sullo stesso periodo dell’indennità di maternità. Se fruito nel secondo o terzo anno, i dodici mesi si calcolano a ritroso dall’inizio del periodo richiesto.
Tutti i benefici valgono sia in caso di parto che adozione o affido.
 
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