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INPS, titolarità di cariche sociali e lavoro subordinato

Né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l’amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapportoobbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall’altro lato la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Ciò in quanto il rapporto organico riguarda gli atti giuridici compiuti dall’organo sociale nei confronti dei terzi, essendo rilevante unicamente la persona giuridica rappresentata, non quella fisica. Ma ciò non esclude un rapporto interno obbligatorio tra le due persone, anche di lavoro subordinato.

Presidente del consiglio di amministrazione: la carica di presidente non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente della società, come ogni altro componente del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni, ed al controllo dell’organo collegiale. Ciò anche in caso di eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.

Amministratore unico: Diversamente accade per l’amministratore unico della società in quanto detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, non essendo distinguibile la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società da quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), i giudici hanno sancito un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima.

Amministratore delegato: Nell’ipotesi di delega generale, implicante la gestione globale della società senza il consenso del Cda, rimane esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società da parte dell’amministratore delegato. Diversamente, in caso di delega parziale a limitati e specifici atti gestori, o del semplice potere di rappresentanza, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinatorisulta possibile. In ogni caso, ai fini della valutazione dell’ammissibilità di detti rapporti, sono altresì rilevanti i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente, oltre alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione.

Socio unico: Nel caso di socio unico il rapporto di lavoro subordinato non è configurabile, in quanto la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. Allo stesso modo, il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato essendo esclusa la possibilità di ricollegare ad una volontà «sociale» distinta la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

Una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, dovrà accertarsi in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione. Riguardo al requisito del vincolo di subordinazione, quale elemento qualificante del rapporto di lavoro, chi intende farlo valere ha l’onere di provare l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società e l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. Tale vincolo può assumere connotati differenti in relazione alla natura delle mansioni e alle condizioni di svolgimento; ci sono, infatti, prestazioni lavorative, come quelle dirigenziali (e quelle, in genere, che per la loro natura creativa, intellettuale, professionale non si prestano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro o con continuità regolare anche negli orari) per le quali il parametro distintivo della subordinazione deve essere riscontrato o escluso mediante ricorso a criteri complementari o sussidiari, quali l’assunzione con la qualifica di dirigente, la possibilità di licenziamento, il coordinamento dell’attività lavorativa, l’assoggettamento alle direttive del datore di lavoro contestualmente ad una certa autonomia decisionale. Ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente si terrà conto della sussistenza anche di altri elementi sintomatici della subordinazione.

La valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

  • che il potere deliberativo sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  • che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  • che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che, pertanto, non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.


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