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Invio telematico dei corrispettivi, escluse le attività spettacolistiche

Un’associazione senza scopo di lucro, volta a promuovere, sviluppare e diffondere attività, opere culturali ed artistiche, produce e organizza spettacoli teatrali dal vivo, per i quali applica il regime speciale Iva di cui all’art. 74­quater, D.P.R. 633/1972 e invia periodicamente alla S.i.a.e. i dati relativi ai riepiloghi giornalieri e periodici. 

Si ricorda che la norma dell’art. 74­quater deroga alla disciplina Iva ordinaria sia relativamente al momento impositivo (le prestazioni spettacolistiche e quelle accessorie si considerano effettuate nel momento in cui inizia l’esecuzione delle stesse, salvo quelle su abbonamento per le quali l’Iva è dovuta al pagamento del corrispettivo) sia relativamente alla certificazione dei corrispettivi (rilascio di titoli di accesso mediante misuratori o biglietterie automatizzate). 

In risposta ad un’istanza di interpello presentata dall’associazione in cui la stessa chiede se sia obbligata alla trasmissione telematica e alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate esclude tale obbligo in quanto i dati dei titoli di accesso emessi sono già oggetto di trasmissione alla S.i.a.e. (D.M. 13.7.2000) che provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria. Diversamente, l’obbligo suddetto sussiste per i corrispettivi delle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, documentati con scontrino o ricevuta fiscali. 


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