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Iperammortamento, le strategie per massimizzare il bonus

Per l’iperammortamento a scaglioni del 2020, scatta la scelta se giocare d’anticipo “prenotando” gli investimenti entro il 31 dicembre o rinviare l’ordine al prossimo anno. Può infatti convenire suddividere gli acquisti tra l’una e l’altra norma per sfruttare al meglio il plafond. 

L’articolo 22 del Ddl di Bilancio 2020 proroga di un anno le attuali agevolazioni Industria 4.0 regolate dalla legge 145/2018. Viene anche riaperto per tutto il 2020 l’arco temporale degli investimenti superammortizzabili in scadenza al 31 dicembre 2019. L’accavallarsi delle norme richiede attenzione da parte delle imprese che stanno pianificando gli investimenti. Gli investimenti Industria 4.0 che le imprese stanno effettuando in questi mesi possono rientrare alternativamente in una delle due seguenti agevolazioni. 

Chi ha effettuato ordini e versato acconti del 20% entro il 31 dicembre 2018 può usufruire, per i costi sostenuti (ai sensi dell’articolo 109 del Tuir) fino al prossimo 31 dicembre, dell’iperammortamento con maggiorazione fissa del 150% (ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing) e senza alcun limite di importo totale, previsto dal comma 30 della legge 205/2017. 

Gli investimenti 4.0 effettuati nel 2019, ma non prenotati entro il 31 dicembre 2018 (come pure la parte di costo degli investimenti prenotati che eccede l’ammontare coperto dall’acconto del 20%), sfruttano invece l’iperammortamento a scaglioni introdotto dalla legge 145/2018: maggiorazione del 170% fino a 2,5 milioni di costo; 100% tra 2,5 e 10 milioni; 50% tra 10 e 20 milioni; zero oltre 20 milioni. L’iper a scaglioni previsto dalla attuale norma vale anche per gli investimenti del 2020 qualora, entro la fine del corrente esercizio, sia sottoscritto l’ordine e versato un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo contrattuale. 

L’articolo 22 del Ddl di Bilancio proroga al 2020 (con coda al 31 dicembre 2021 per ordini e acconti del 20% entro fine 2020) l’attuale iper a scaglioni con le stesse percentuali e sempre con il tetto di 20 milioni oltre il quale la agevolazione non spetta.

Da una prima lettura delle norme potrebbe apparire che, per gli investimenti 4.0 effettuati nel 2020, l’utilizzo dell’iper della legge 145/2018 o di quello in arrivo sia indifferente, ma non è così. In presenza di due agevolazioni con percentuali decrescenti, ciascuna delle quali applicabile in modo autonomo, è opportuno collocare gli investimenti sotto l’una o l’altra agevolazione, sfruttando al massimo entrambi i plafond. Un primo caso può riguardare imprese che, nel 2019, hanno interamente esaurito il tetto di 20 milioni e che hanno già programmato acquisti per il 2020: nessuna prenotazione dovrà essere fatta entro il 31 dicembre pena l’azzeramento dell’iper e l’impossibilità di sfruttare la norma in arrivo. Nel caso opposto, chi nel 2019 non ha sfruttato l’iper della legge 145 (non rileva invece la coda della legge 205/2017), e prevede investimenti anche nel 2020, ha interesse a prenotarli (con acconto del 20%), per importi contenuti entro il tetto, per sfruttare entrambe le disposizioni. Ad esempio, si consideri una società con investimenti 4.0 del 2019 pari a zero, e acquisti previsti per il 2020 di 10 milioni (due macchinari da 5 milioni ciascuno). 

La migliore pianificazione è quella di ordinare il primo macchinario entro fine anno (versando l’acconto del 20%) e rinviare l’ordine del secondo al 2020. Così facendo per entrambe le macchine si sfrutteranno due scaglioni del 170% (uno con la legge 145 e l’altro con la legge di Bilancio) e per l’eccedenza si resterà nella maggiorazione del 100%.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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