fbpx
TORNA ALLE NEWS

Iperammortamento, sconto su misura per i beni usati

Oggetto di agevolazione sono i beni strumentali nuovi, acquisiti nel periodo agevolato e per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento superiore al 6,5%. Per l’iperammortamento è inoltre richiesto che i beni rientrino nell’allegato A alla legge di Bilancio 2018.
Dall’ambito di applicazione della disciplina sono esclusi quindi i beni usati. Se tale esclusione è inevitabile nel caso di singoli macchinari e attrezzature, un’opportunità di accesso al regime è rinvenibile nel caso in cui gli stessi vengano inseriti all’interno di beni cosidetto «complessi». Le Entrate hanno infatti ritenuto verificato il requisito della “novità” anche nel caso di realizzazione di beni complessi a cui concorrano sia beni nuovi che beni usati purché il valore di questi ultimi non risulti prevalente rispetto ai primi.
L’ammodernamento, inteso dunque come intervento straordinario che comporti la combinazione di beni nuovi (e prevalenti) e di beni usati e da cui risulti un bene complesso qualificabile come nuovo, è non solo ammesso al regime agevolativo ma anche premiato in quanto il valore sottoposto a maggiorazione sarà quello complessivo del bene complesso e non solo quello delle singole componenti nuove.
Le Entrate hanno chiarito che anche le spese sostenute per migliorie su beni di terzi possono usufruire dell’agevolazione se sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce «Immobilizzazioni materiali», ovvero se costituiscono «beni» (e non meri costi) che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità e possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono. Le stesse conclusioni valgono per le spese sostenute sui beni propri.
Al contrario, l’accesso al regime resta precluso a tutte quelle altre spese ed interventi volti alla manutenzione degli asset esistenti ma privi del requisito della materialità. L’accesso al beneficio dovrebbe essere garantito anche in caso di acquisto di un bene nuovo (agevolabile) portato ad incremento di un bene complesso non agevolabile. Anche in tale circostanza dovrebbe infatti rendersi applicabile una sorta di component approach che consenta, ai soli fini dell’agevolazione, di scorporare i singoli beni agevolabili ed ammetterli al beneficio anche se inglobati all’interno di un bene complesso non agevolabile.
Con specifico riferimento all’iperammortamento, è stato affermato che i costi relativi all’aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping che di ammodernamento, possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli. In tal caso sono agevolabili non solo gli investimenti ricompresi nell’allegato A ma anche tutti gli altri costi che si rendessero necessari, quali l’acquisto e implementazione di dispositivi, strumentazione e componentistica necessari a ottenere l’ammodernamento della macchina o dell’impianto.
Infine, l’agevolabilità dovrebbe sussistere indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione. Nei casi in cui l’intervento di ammodernamento implichi l’acquisto di un bene nuovo, lo stesso dovrebbe essere agevolabile anche nel caso in cui il costo non sia contabilizzato separatamente ma sia portato ad incremento del valore del bene in cui è inserito.

condividi.