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Iri per le piccole Srl

Il regime di tassazione separata dell’Iri non è applicabile solo alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, ma anche ad alcune società a responsabilità limitata (Srl).
Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, al comma 6, richiama solo le Srl a stretta base proprietaria, cioè quelle la cui compagine societaria è rappresentata da persone fisiche in numero non superiore a dieci soci (20 nel caso di società cooperativa). Inoltre, va distinto il caso della società neocostituita – per la quale sono esperibili diverse scelte – da quello della società già in essere per la quale sembra possibile applicare la flat tax eseguendo l’opzione, a prescindere dal fatto che sia mai stata applicata la trasparenza.
Per una Srl con compagine “ridotta”, così come definita dall’articolo 55-bis sono possibili tre scelte:
– regime Ires ordinario, applicabile senza eseguire alcuna opzione;
– regime della trasparenza, applicabile tramite opzione da eseguirsi con comunicazione entro il 30 settembre dell’anno di costituzione (e validità triennale);
– regime Iri, subordinato all’esercizio di un’opzione da eseguirsi con il modello Redditi riferito al periodo d’imposta dal quale lo si vuole applicare.
Sintetizzando i trattamenti fiscali possibili, potremo dire che:
– nel regime ordinario si applica l’Ires al 24% e i dividendi erogati generano reddito da capitale per il socio persona fisica (con inserimento nel reddito complessivo o tassazione sostitutiva al 26% a seconda del tipo di partecipazione);
– nel regime di trasparenza il reddito è imputato al socio in base alla sua percentuale di partecipazione;
– nel regime Iri il reddito è tassato con imposta proporzionale al 24%, ma i dividendi rappresentano un costo per la società e concorrono interamente alla formazione del reddito personale del socio.
Per una Srl neocostituita nel 2017 può essere conveniente aderire alla flat tax. Se il reddito presunto fosse molto alto, in misura tale da rendere preferibile l’imposta proporzionale anziché quella progressiva, il regime ordinario Ires consentirebbe di applicare la medesima aliquota (24%), ma in presenza di prelevamenti risulterebbe meno gravoso il regime Iri. Di contro, se non fossero previsti dividendi erogabili ai soci il regime ordinario presenterebbe un carico fiscale analogo (probabilmente preferibile per la maggiore semplicità di gestione). D’altro canto, se i prelevamenti fossero molto elevati e prossimi all’intero utile prodotto, il carico Irpef personale del socio generato dal prelevamento renderebbe la tassazione simile a quella ottenibile con il regime della trasparenza.

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