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Irrilevanza dei prelevamenti per i professionisti

L art. 32, D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte sui redditi, ed il corrispondente art. 51, D.P.R. 633/1972, ai fini Iva, prevedono la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza, di procedere ad indagini di tipo bancario nei confronti di tutti i contribuenti.
Nella maggior parte delle ipotesi, le predette verifiche sono eseguite nei confronti dei possessori di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, anche perché, in merito ai prelevamenti non giustificati, la normativa pone una presunzione legale strumentale alla determinazione di maggiori ricavi e compensi.
In merito alla presunzione relativa operante per i prelevamenti ed i versamenti effettuati dagli imprenditori, la Consulta ha stabilito la legittimità costituzionale della presunzione in oggetto, atteso che essa risulta congruente con il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, caratterizzata dalla necessità di continui investimenti al fine di ottenere ricavi.
La stessa Corte Costituzionale però ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione in oggetto per i professionisti, atteso che l’attività di tali figure è caratterizzata dal preminente apporto del lavoro proprio.

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