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Isa, nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale

La Manovra correttiva ha previsto l’istituzione e l’elaborazione graduale degli indici sintetici di affidabilità fiscale (comunemente denominati «Isa») per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, al fine di sostituire gradualmente gli studi di settore, di favorire l’emersione spontanea dei redditi imponibili, di stimolare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e di rafforzare la collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, anche attraverso l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
In attuazione della predetta norma, l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 191552 del 22.9.2017, ha individuato i primi 70 indici sintetici di affidabilità che dovranno essere elaborati entro la fine di quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da una platea di circa 1,4 milioni di contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta 2017 nel Mod. Redditi 2018, al posto degli studi di settore.
Pertanto, a regime, dal 2018 imprese e professionisti adotteranno una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità e di compliance, misurato in base ad una scala da 1 a 10.
Inoltre, i contribuenti che risulteranno «affidabili» agli Isa avranno accesso a significativi benefici premiali, tra cui l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la limitata applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro.
Gli indici sintetici di affidabilità, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso ad un apposito regime premiale.
In particolare, l’elaborazione degli indici avverrà sulla base della acquisizione dei dati reperibili nelle dichiarazioni fiscali, nell’Anagrafe tributaria, nonché sulla base delle informazioni a disposizione delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza, nonché dell’Inps e dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.
Il procedimento di approvazione, integrazione e revisione degli Isa è analogo a quello previsto per gli studi di settore. Gli indici sono, infatti, approvati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati
A seguito dell’approvazione, gli indici possono essere integrati al fine di tener conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali. Tali integrazioni vanno approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. La revisione è programmata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Gli indici di affidabilità, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
I contribuenti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale sono tenuti a dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli indici.
Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si renderà applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro di cui all’art. 8, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.
L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
• ha iniziato o cessato l’attività, ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
• dichiara ricavi di cui all’art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, co. 1, D.P.R. 917/1986 di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione degli indici.
Ulteriori cause di esclusione possono essere previste con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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