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Ispettore in azienda, le mosse da fare

I controlli di solito vengono programmati con calendari di lavoro che possono essere settimanali o mensili con l’indicazione della ditta da sottoporre al controllo, ovvero delle aziende di un determinato settore operanti in un territorio predeterminato.  La programmazione tiene conto delle indicazioni o richieste effettuate all’ufficio ispettivo da parte di lavoratori e delle loro organizzazioni, altri enti o uffici, ovvero a seguito del coordinamento nazionale o regionale o, ancora, a seguito di indicatori che pervengono all’ufficio stesso.


Le verifiche possono riguardare diversi aspetti posti a tutela del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione, allo svolgimento, fino alla sua risoluzione. Vi rientrano tra questi, per esempio, la limitazione dell’orario di lavoro, i regimi dei riposi, la tutela economica, la tutela delle lavoratrici madri, quella dei minori, la tutela previdenziale (obblighi contributivi, indennità assicurative e previdenziali) nonché la tutela fisica, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri. 


Gli ispettori del lavoro con il potere di accesso conferito loro dall’articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 520/1955, hanno la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora, anche di notte, i laboratori e i cantieri di lavoro nonché dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Hanno inoltre facoltà di visitare eventuali altri locali quando abbiano fondato sospetto che tali locali o luoghi di lavoro, che non siano direttamente o indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Durante l’attività ispettiva e nell’ambito delle leggi sulle quali è chiamato a vigilare, l’ispettore è ufficiale di polizia giudiziaria. 


Quando si presenta in azienda ha l’obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e da quel momento il titolare dell’attività o la persona che ne fa le veci, anche se non formalmente, deve porre a disposizione dell’ispettore tutti i documenti che per legge devono essere tenuti sul posto di lavoro. L’assenza del titolare non esime l’azienda da tale obbligo. 


L’ispettore, in relazione alla tipologia dell’intervento e alla necessità di controllare la corretta osservanza delle disposizioni di tutela del lavoro, ha altresì la facoltà di assumere informazioni direttamente dai lavoratori che ritiene siano anche indirettamente a conoscenza di fatti o situazioni utili. 


Il datore di lavoro deve soddisfare ogni richiesta, anche documentale con l’avvertenza che, laddove tale richiesta rimanga inevasa, l’ispettore può procedere alla reiterazione della stessa e a fronte di ulteriore rifiuto segue l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 7, della legge 628/1961 (arresto fino a 2 mesi o l’ammenda fino a 516 euro). Se la violazione è limitata alla materia assicurativa o previdenziale viene applicata la sanzione amministrativa da 1.290,00 a 12.910,00 euro ancorché il fatto costituisca reato (articolo 3, comma 3, del Dl 463/1983). 


A fronte di ogni sopralluogo deve essere predisposto un verbale di accesso, la cui compilazione e consegna è condizione di regolarità delle successive fasi ispettive. Il documento deve essere consegnato obbligatoriamente al datore di lavoro o, in sua assenza, ad altro soggetto presente fisicamente all’ispezione. In caso di rifiuto a ritiralo, dopo averne data lettura, il verbale può essere inoltrato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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