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Istanza di adesione, il pignoramento presso terzi è precluso

L’istanza di rottamazione-ter blocca anche i pignoramenti presso terzi, diversamente da quanto accadeva in precedenza. 


Anche nella rottamazione-ter la mera pendenza del termine per presentare l’istanza di definizione non comporta una moratoria nelle azioni di recupero dell’agente della riscossione. Questo significa che l’Ader conserva il potere di iscrivere fermi amministrativi e ipoteche e avviare azioni esecutive. Una volta trasmessa la domanda, non possono essere iscritte nuove misure cautelari (ma quelle già iscritte restano) e non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Inoltre, dopo l’istanza, la regola è che anche le procedure esecutive in corso sono sospese, tranne quelle per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Nulla è precisato sul pignoramento presso terzi.

La norma di riferimento stabilisce testualmente che il pignoramento viene sospeso e poi successivamente revocato, dopo il pagamento della prima rata, in scadenza a luglio 2019. La sospensione degli effetti del pignoramento dovrebbe però comportare il ripristino della piena disponibilità delle somme aggredite. Ove questi non versi la prima rata di luglio, l’agente della riscossione non dovrebbe procedere a rinotificare l’atto di pignoramento ma si limiterà a comunicherà al terzo la ripresa delle azioni esecutive. 

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