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Istanza di riduzione del tasso medio INAIL

L'”oscillazione per prevenzione” è il meccanismo che riduce il tasso di premio applicabile all’Azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL e viene riconosciuto:
” nei primi due anni di attività nella misura del 15%, in relazione al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
” trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività nelle misure comprese tra il 5% ed il 28% in base al numero dei lavoratori impiegati nell’anno.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario che nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione, siano stati effettuati interventi di miglioramento nel campo della prevenzione infortuni e igiene del lavoro, che vanno oltre l’obbligo normativo quali ad esempio:
” adozione di sistemi di gestione salute e sicurezza;
” riunioni periodiche della sicurezza o piano di emergenza e prove di evacuazione per aziende con meno di 10 addetti;
” implementazione di procedura di raccolta e analisi dei dati degli infortuni;
” implementazione di procedure di valutazione periodica dello stato della formazione in ambito di prevenzione e sicurezza;
” implementazione di procedure di selezione dei fornitori in base ai criteri che tengano conto degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro;
” monitoraggio strumentale dell’esposizione dei lavoratori a una o più fonti di rischio.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio, in base alla rilevanza dello stesso. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o a una sola sezione del modulo.
Per inoltrare la richiesta di riduzione del tasso di tariffa INAIL, le Aziende devono essere in possesso di specifici requisiti, quali:
” essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa (DURC);
” essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro;
” aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti nel D.lgs. 81/2008.
Le domande di riduzione del tasso, devono essere presentate entro il 28 febbraio 2017, in modalità esclusivamente telematica, attraverso la sezione Servizi online presente sul sito dell’Istituto (www.inail.it).
Ricordiamo inoltre che:
” l’istanza, presentata alla competente sede territoriale dell’INAIL, entro il 28 febbraio 2017, deve contenere tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richieste nella modulistica;
” la risposta dell’INAIL, con le motivazioni viene comunicata alle Aziende con Posta Elettronica Certificata entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda;
” la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda (quindi per il 2017) e sarà recuperata nella regolazione del premio 2017 in sede di autoliquidazione del prossimo anno 2018;
” la domanda deve essere presentata, per ogni unità produttiva (o le unità produttive). In caso di Aziende con più unità operative, le relative domande devono essere compilate tenendo conto dell’ubicazione delle medesime unità operative in relazione alle sedi INAIL competenti;
” l’invio delle domande avviene online all’indirizzo http/www.inail.it, con modelli diversi a seconda del periodo di attività dell’azienda . In particolare:
” su modello OT/20 per la richiesta di riduzione del tasso di tariffa nel primo biennio di attività;
” su modello OT/24 per la richiesta di riduzione del tasso dopo il primo biennio di attività;
Si ricorda che l’INAIL, qualora accerti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti può procedere all’annullamento dello sgravio concesso e alla richiesta di integrazione dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle sanzioni civili e amministrative vigenti.

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