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Iva, auto di cortesia

Le auto di cortesia non si considerano beni strumentali dell’attività propria d’impresa, poiché, come sostenuto da più documenti di prassi, non si possono reputare indispensabili per l’attività.
La concessione in uso al cliente dell’autovettura configura esclusivamente un’operazione accessoria a quella principale, effettuata al fine di inseguire uno scopo promozionale.
La natura accessoria della concessione in uso, nei casi in cui non venga esplicitamente fatturata, rientra all’interno di quanto di quanto previsto dall’art. 12, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, con la conseguenza che le auto di cortesia si ritengono comunque impiegate per porre in essere operazioni imponibili (poiché seguono il regime fiscale dell’attività principale) e quindi non vanno a limitare la detraibilità Iva dei costi afferenti sostenuti.
Pertanto, ne discende che tali oneri sono complessivamente deducibili dal reddito d’impresa nella misura del 20%, mentre l’Iva è detraibile nei limiti del 40%.

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