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Iva, cessione di immobile ristrutturato

Il Legislatore, in passato, ha introdotto una serie di disposizioni miranti al recupero del patrimonio edilizio esi­stente nei centri storici in stato di degrado, sia per ricavare nuove abitazioni sia per migliorare l’aspetto e la qualità degli agglomerati urbani.
La L. 5.8.1978, n. 457 è intervenuta regolamentando il settore e concedendo agevolazioni fiscali, consistenti nella riduzione delle aliquote Iva per gli appalti, gli acquisti di materiali e per le successive cessioni dei fabbri­ cati recuperati.
Tali riduzioni sono applicate su tutto il territorio comunale ai sensi della interpretazione fornita con l’art. 14, L. 29.2.1980, n. 31.
Nel tempo le norme sono cambiate ed oggi le agevolazioni in materia di Iva che prevedono l’applicazione dell’aliquota del 10% si applicano su:
› contratti d’appalto nonché cessioni di beni finiti (escluse materie prime e semilavorati) impiegati negli in­terventi di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, co. 1, lett. c), d) ed e), L. 457/1978 (nn. 127­terdecies) e 127­quaterdecies), Tabella A, Parte Terza) a prescin­dere dalla tipologia dell’immobile;
› cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli stessi interventi di recupero di cui al precedente punto, ceduti dalle imprese che hanno effettuato o fatto effettuare gli interventi restauro, risanamento o ristrutturazione (n. 127­quinquiesdecies), Tabella A, Parte Terza);
› prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all’art. 31, co. 1, lett. b), L. 457/1978, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica (n. 127­duodecies), Tabella A, Parte Terza).
Infine, si segnala l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria per le cessioni di case di abitazione di lusso cedute da imprese costruttrici o di ripristino entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori a favore di chiunque (anche se per l’acquirente si tratta della «prima casa»).

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