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Iva, l’omesso versamento prescinde dall’incasso

Il reato di omesso versamento Iva scatta anche se il debito di imposta è generato dall’emissione di fatture che seguono il regime di competenza e, quindi, a prescindere dall’effettivo incasso. 

Si tratta di un reato omissivo a carattere istantaneo, consistente nel mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale ed è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione dei corrispettivi indicati in fattura. L’obbligo di indicazione della dichiarazione annuale e conseguentemente del versamento è stato soprattutto sino ad oggi, secondo i giudici, ordinariamente svincolato (fatta salva l’applicazione dei regimi per cassa) dall’effettiva riscossione delle somme. Ne consegue che se, l’emissione della fattura è antecedente al pagamento del corrispettivo, il contribuente si espone all’obbligo di versamento, non potendo dedurre il mancato pagamento della fattura quale causa di forza maggiore o assenza dell’elemento soggettivo.

Solo nelle procedure esecutive e fallimentari opera il principio della par condicio creditorum e quindi l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili che impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente rispetto a i crediti erariali. Detto principio non può essere richiamato in contesti diversi.

Il regime per competenza sia quasi opzionale: con la conseguenza che – avendolo scelto – il contribuente si è assunto anche il rischio di dover dichiarare (e versare) ciò che non ha incassato. È noto invece che, ad esempio, i titolari di reddito di impresa sono obbligati all’osservanza di detto principio. 


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