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Jobs Act – Contratto a tutele crescenti

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è definitivamente entrato in vigore, a decorrere dal 07.03.2015, il decreto relativo al contratto a tutele crescenti.
Campo di applicazione: contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati a decorrere dal 7 marzo 2015 ivi comprese le conversioni/conferme in contratto a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato o di apprendistato.
Rientrano altresì nella presente normativa i lavoratori assunti precedentemente il 7 marzo da parte di datori di lavoro che, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente a tale data, integrino il requisito occupazionale di cui all’articolo 18 della L. 300/1970.
Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale: il datore di lavoro è tenuto al reintegro del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento della retribuzione dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità). In alternativa al reintegro il lavoratore potrà richiedere una indennità pari a 15 mensilità.
La predetta disciplina trova applicazione anche in caso di licenziamenti disciplinari in cui sia accertata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.
In questo caso però la misura dell’indennità risarcitoria relativa al periodo tra licenziamento e reintegra non potrà essere superiore a 12 mensilità.
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa: nei casi in cui il licenziamento risulti illegittimo il giudice dichiara comunque estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’ indennità risarcitoria (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Il suddetto importo viene dimezzato nel caso in cui il licenziamento risulti illegittimo esclusivamente a causa di vizi formali e/o procedurali.
Le indennità di cui sopra sono:
– dimezzate e non potranno mai superare le 6 mensilità nei confronti dei datori di lavoro ai quali non si applica l’ art.18 della L. 300/1970;
– calcolate tenendo conto dei mesi di effettiva durata del rapporto di lavoro e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.
Licenziamento collettivo: le normative di cui sopra trovano applicazione anche ai casi di licenziamento collettivo con la conseguenza che al licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta si applica il regime sanzionatorio previsto per il licenziamento discriminatorio o nullo mentre in tutti gli altri casi (vizi procedurali o errata applicazione dei criteri di scelta) si applicherà il regime previsto per il licenziamento privo di giustificato motivo.
Revoca del licenziamento: entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’impugnazione del licenziamento il datore di lavoro può revocare il licenziamento con il ripristino del rapporto di lavoro ed il solo pagamento della retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.
Offerta di conciliazione: il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo, esente sia ai fini fiscali che ai fini contributivi, pari ad una mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 18 mensilità. Ogni eventuale ulteriore somma pattuita nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, è soggetta al regime fiscale e contributivo ordinario.

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