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Jobs Act – Disoccupazione involontaria e ricollocazione dei disoccupati

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 07.03.2015 è definitivamente entrato in vigore il decreto relativo al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI: Dal 1° maggio 2015 è istituita un’ indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI che sostituirà le prestazioni di ASpI e mini-ASpI e che avrà la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Requisiti: a) perdita involontaria della propria occupazione comprese dimissioni per giusta causa); b) presenza dello stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente; c) avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Misura: è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni con un massimale mensile, per il 2015, di €. 1.300,00. L’ importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Durata: è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’ 01.01. 2017 la durata massima è di 78 settimane.
Condizioni: L’erogazione della NASpI è condizionata, oltre al mantenimento dello stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
Incentivo all’autoimprenditorialità: viene confermata la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento residuo a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Assegno di disoccupazione – ASDI: Dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’ ASDI, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI che, una volta sia stata fruita per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
L’ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi ed è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita.
La corresponsione dell’ASDI è condizionata, pena la perdita del beneficio, all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti Servizi per l’Impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL): viene introdotta, in via sperimentale per il 2015 ed in relazione agli eventi di disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione verificatisi a decorrere dall’ 01.01.2015 al 31.12.2015, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
Contratto di ricollocazione: Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, appositamente finanziato, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità ai sensi della normativa vigente in materia di politiche attive per l’impiego.
Il contratto di ricollocazione prevede: a) una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione; b) il dovere di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte; c) il diritto-dovere a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali.
Il soggetto decade dalla dotazione individuale nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, di mancata partecipazione alle iniziative sopraindicate o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro.

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