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Know how, tutela con i protocolli aziendali

Dal 22 giugno sono in vigore le modifiche alla normativa sulla tutela del know how e delle informazioni commerciali riservate, contenuta nel Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005) e introdotte dal decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 63.
La sussistenza in alcuni Stati membri di livelli di tutela giuridica più bassi, da un lato costringe le aziende ad investire ingenti risorse per adottare misure di protezione rafforzate e, dall’altro, può comportare il rischio che gli Stati in cui il livello di protezione è inadeguato siano utilizzati come base per la diffusione in tutto il mercato interno di merce frutto di atti di concorrenza sleale o illecita acquisizione di segreti commerciali.
Le novità ora introdotte dal Dlgs 63/2018, riguardano in particolar modo l’articolo 99 che vieta di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, i segreti commerciali a meno che non siano stati conseguiti in modo indipendente. L’articolo viene infatti radicalmente trasformato: in luogo di un generale divieto di utilizzare o rivelare le informazioni protette, viene stabilito che spetta al legittimo detentore dei segreti commerciali la decisione di vietarne l’utilizzo.
Si tratta quindi di una responsabilizzazione dell’imprenditore, il quale sarà chiamato ad attivare congrui meccanismi di tutela dei propri segreti industriali ad esempio dotandosi di strumenti di protezione informatica dei dati, introducendo prassi e protocolli aziendali per il controllo e secretazione del know how interno e premurandosi di sottoscrivere accordi di riservatezza con tutti coloro (dipendenti, collaboratori esterni, consulenti) che, per ragioni professionali, vengano in contatto con informazioni segrete, di importanza strategica per l’impresa.
Nel nuovo articolo 99 viene inoltre introdotto il principio della conoscibilità della provenienza illecita delle informazioni. Gli strumenti di tutela dei segreti commerciali e i meccanismi sanzionatori possono cioè essere attivati solo se il soggetto responsabile dell’acquisizione, utilizzo o rivelazione dei segreti «era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza illecita delle informazioni». L’uso e la divulgazione di un segreto commerciale, sono quindi considerati illeciti, non solo se il soggetto era a conoscenza della riservatezza delle informazioni ma anche se avrebbe dovuto esserlo. Il divieto (e le sanzioni connesse) viene perciò esteso anche al comportamento colposo di chi, per mera negligenza, abbia beneficiato di informazioni segrete senza preventivamente procedere a un’adeguata verifica delle fonti.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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