fbpx
TORNA ALLE NEWS

La «231» incrocia le norme antinfortunistiche

Con l’articolo 30 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro), il legislatore ha delineato una disciplina di raccordo tra normativa antinfortunistica e Dlgs 231/2001, illustrando i requisiti e i contenuti minimi che devono possedere i modelli organizzativi (Mog) volti a prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Dlgs 231).
Si tratta di una serie di elementi ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale dall’articolo 6, comma 2 del Dlgs 231, che costituiscono il presupposto per la potenziale idoneità esimente o attenuante dei modelli per tutte le tipologie di reato. Il giudice non può peraltro limitarsi alla verifica del rispetto formale di quanto prescritto dall’articolo 30, ma deve spingersi a valutare se il modello sia stato effettivamente adattato dall’ente alla propria, specifica realtà organizzativa e se esso sia realmente idoneo a contenere il rischio-reato che la caratterizza.
La valutazione deve altresì tenere conto del comma 5 dell’articolo 30, che ha introdotto un’inedita presunzione di idoneità dei Mog definiti conformemente alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl), o al British standard Ohsas 18001:2007. Non è chiaro se si tratti di presunzione «assoluta» o «relativa», ma è preferibile la soluzione che lascia al giudice, pur esentato nei casi considerati dalla verifica sulla presenza dei parametri indicati dall’articolo 30, il potere di accertare l’effettiva attuazione del modello da parte dell’ente, oltre al corretto svolgimento dell’attività di controllo dell’organismo di vigilanza.
L’introduzione nel 2008 della disposizione da ultimo richiamata ha rappresentato un’importante tappa del più ampio processo di integrazione tra norme tecniche e modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001. L’attività di normazione tecnica, infatti, specie quella che possiede i requisiti della produzione Iso in materia di sistemi di gestione, pur rispondendo a finalità e contenuti diversi (in primis perché non specificamente orientata alla prevenzione dei reati), presenta indubbie analogie con i requisiti che devono permeare i Mog (si pensi, ad esempio, all’approccio organizzativo per processi e procedure, alla policy aziendale, alle esigenze di pianificazione, implementazione, valutazione, aggiornamento, revisione e miglioramento continuo ad opera del management).
È risaputo, inoltre, che il rispetto della normativa tecnica incide significativamente sulla prevenzione di determinati reati 231, soprattutto in particolari aree o ambiti (si pensi ai reati in materia ambientale o caratterizzanti settori specifici, come quello sanitario).
L’approccio sinergico tra 231 e norme tecniche è quindi da salutarsi con favore e merita indubbiamente di essere coltivato sia per contenere l’eccessiva proliferazione di procedure e protocolli di diversa natura all’interno del medesimo ente, sia come ausilio nella concreta definizione dei contenuti dei modelli organizzativi.
 
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.