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La somministrazione ritrova le causali

Vediamo in dettaglio quali sono le principali novità. La prima riguarda la durata massima del rapporto tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore destinato ad essere somministrato presso un’azienda; questo lavoratore non può essere impiegato per un periodo superiore ai 12 mesi. Una volta superata questa durata massima, il rapporto di lavoro può essere prorogato soltanto in presenza di una delle tre causali previste dalla riforma (esigenze temporanee estranee all’attività ordinaria, ragioni sostitutive e incrementi significativi e non programmabili dell’attività).
L’obbligo della causale sussiste anche per i rinnovi, a prescindere dalla durata del rapporto precedente (e, quindi, anche se non sono stati superati i 12 mesi). Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice. Questo significa che il contratto di lavoro stipulato tra l’agenzia e il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo che richiede la prestazione lavorativa. Per evitare equivoci e potenziali contenziosi tra agenzia e utilizzatore, sarebbe opportuno che la stesura della causale fosse oggetto di apposita pattuizione scritta nel contratto commerciale di somministrazione.
Il Dlgs 81/2015, anche dopo le modifiche apportate dal Decreto lavoro, continua ad assegnare al contratto collettivo di settore il compito di definire la durata massima del rapporto a scopo di somministrazione e quello di individuare il numero massimo di proroghe (quindi, modificando il tetto legale di 4 proroghe). Questi temi sono già oggetto di una specifica disciplina nel contratto collettivo nazionale di settore, sulla base della quale ciascun contratto a termine non può superare il tetto di durata massima di 36 mesi e sono ammesse fino a 6 proroghe per ogni rapporto.
Non si applica il diritto di precedenza, così come non è obbligatorio attendere il cosiddetto stop and go, il periodo di 10 o 20 giorni di interruzione dalla fine di un contratto e il suo eventuale rinnovo.
Salvo che il Ccnl preveda diversamente, l’impresa non può impiegare un numero complessivo di lavoratori a termine e somministrati superiore al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione Questa regola convive con la soglia del 20% massimo dei contratti a termine utilizzabili in azienda, con la conseguenza che l’utilizzo dei lavoratori somministrati è più agevole, potendo arrivare fino a un limite più ampio del lavoro a termine diretto.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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