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L’allattamento non fa maturare la pausa pranzo

La pausa pranzo spetta agli addetti che effettuano una prestazione effettiva di lavoro superiore a 6 ore. E per raggiungere tale soglia non valgono i permessi giornalieri di allattamento anche se gli stessi vengono considerati dalla legge ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione dell’attività. 

L’articolo 8 del Dlgs 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore a una pausa, finalizzata al recupero delle proprie energie psico-fisiche, durante l’intervallo temporale stabilito dalla contrattazione collettiva. L’articolo 39 del testo unico sulla tutela della maternità e paternità vuole favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, stabilendo nei confronti della lavoratrice madre il diritto a una o due ore di riposo giornaliero (a seconda della durata della giornata lavorativa) per accudire il figlio, entro il primo anno di età dello stesso. La norma, peraltro, non specifica la collocazione temporale dei riposi.

L’analisi coordinata delle due disposizioni e la finalità della pausa pranzo portano i tecnici ministeriali ad adeguarsi agli orientamenti del dipartimento della Funzione pubblica e dell’agenzia delle Entrate e a escludere che una presenza della dipendente nel luogo di lavoro per meno di sei ore dia diritto alla pausa.

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