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Lavoratore autonomo trasferito all’estero, ri­leva l’incasso

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro au­tonomo professionale fatturati in un periodo di imposta prece­dente a quello di effettiva percezione, in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia. 

In proposito, ai fini delle imposte sul reddito, in caso di pre­stazioni fatturate dal professionista in un periodo di imposta precedente rispetto a quello dell’incasso, l’importo delle fatture emesse non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo nel periodo di imposta della fatturazione, bensì in quello dell’effettivo incasso. 

I redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli sog­getti a ritenuta alla fonte, ove corrisposti da soggetti che rive­stono la qualifica di sostituti di imposta, prevedendosi che que­sti professionisti, che corrispondono a soggetti residenti nel ter­ritorio dello Stato compensi comunque denominati, per presta­zioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, devono operare all’atto del pagamento una rite­nuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai perci­pienti, con l’obbligo di rivalsa. 

Se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, de­ve essere operata una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo ef­fettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 


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