L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione, in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia.
In proposito, ai fini delle imposte sul reddito, in caso di prestazioni fatturate dal professionista in un periodo di imposta precedente rispetto a quello dell’incasso, l’importo delle fatture emesse non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo nel periodo di imposta della fatturazione, bensì in quello dell’effettivo incasso.
I redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte, ove corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta, prevedendosi che questi professionisti, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
Se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
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