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Lavoratore, licenziabile anche chi è in congedo

È pienamente legittimo il licenziamento intimato, al termine della procedura di riduzione del personale, nei confronti del dipendente il cui rapporto di lavoro è temporaneamente sospeso per fruizione del congedo straordinario di assistenza al padre portatore di handicap grave; infatti, non si pone in contrasto con la disciplina speciale che regolamenta il diritto alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti che assistono familiari in situazione di disabilità grave.


Il dipendente in congedo per assistere il familiare affetto da grave handicap conserva il posto di lavoro per tutto il relativo periodo di assenza, impedisce unicamente di procedere a un licenziamento che sia riconducibile alla fruizione del congedo medesimo; la norma non impedisce, invece, che il datore di lavoro possa licenziare per ragioni che attengono al business aziendale e all’organizzazione produttiva.


Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo di congedo straordinario per l’assistenza al familiare portatore di handicap grave ha una finalità spiccatamente sociale, essendo diretto a garantire al lavoratore un trattamento economico e assistenziale per tutto il periodo (massimo due anni) di assistenza: è in questo perimetro che deve essere circoscritto il diritto affermato dall’articolo 4 della legge 53/2000 alla conservazione del posto di lavoro, conseguendone che vicende attinenti alla vita dell’impresa che siano estranee a quest’ambito esprimeranno i loro effetti anche sul dipendente che beneficia del congedo.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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