Lavoratori frontalieri in Svizzera

Il lavoratore frontaliero italiano in Svizzera è tassato in via esclusiva nel Paese dove è svolta l’attività (nel caso degli Italiani, pertanto, in Svizzera) qualora si muova nella c.d. «fascia di confine» di 20 Km.
Al di fuori di tale fascia, il frontaliere rientra nel regime generale, per cui, lato Italia, dovrà ivi dichiarare i relativi redditi fruendo della soglia di esenzione prevista (e determinando, in proporzione al reddito tassabile in Italia, il credito di imposta per le imposte definitive pagate in Svizzera).
Con la Legge di Stabilità 2015 la franchigia di cui beneficeranno i frontalieri per l’anno di imposta 2015 è stata incrementata a € 7.500.

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