fbpx
TORNA ALLE NEWS

Lavoratori in distacco transnazionale

Una delle forme di dumping contrattuale più sofisticate e difficili da combattere è quella che si nasconde dietro le operazioni fittizie di somministrazione, appalto e distacco di lavoratori su scala internazionale.
Lo spostamento di un lavoratore da uno Stato all’altro è un fenomeno del tutto fisiologico nell’attuale contesto economico, considerata la crescente integrazione e internazionalizzazione dei mercati e delle imprese; tuttavia, a volte questa operazione non serve a soddisfare un reale fabbisogno produttivo, ma nasconde un intento fraudolento.
Tra le maglie della libera circolazione dei lavoratori proliferano, infatti, pratiche di concorrenza sleale tra ordinamenti, finalizzate a “collocare” il contratto di lavoro negli Stati maggiormente convenienti sotto il profilo dei costi e delle tutele.
L’Unione europea, per reprime questo fenomeno, ha fissato nuove regole che hanno trovato attuazione nel decreto legislativo 136/2016.
Il provvedimento si applica a tutti le ipotesi di «distacco transnazionale», nozione applicabile a qualsiasi impresa che, nell’ambito di una prestazione di servizi, invia in Italia uno o più lavoratori per un periodo limitato presso un’altra impresa, sulla base di un distacco (in senso stretto), un contratto di appalto o di somministrazione.
La regola generale che introduce il decreto è chiara: ai lavoratori inviati nel nostro Paese è garantita l’applicazione delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per chi svolge prestazioni analoghe. Il decreto individua anche specifici indicatori da utilizzare al fine di verificare la genuinità del distacco (dove opera l’impresa, dove si svolge la prestazione, eccetera).
Se il distacco non risulta autentico, il lavoratore deve essere considerato come un dipendente del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
La lotta agli abusi viene condotta anche su un altro versante: chi manda lavoratori in Italia ha l’obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti relativi al rapporto di lavoro e di curare le relazioni sindacali, e deve inviare una comunicazione preventiva al ministero del Lavoro, entro le ore 24.00 del giorno antecedente l’inizio del distacco, che contenga i dati identificativi del rapporto.

condividi.