Le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria per la quale si prevede, generalmente, l’Iva del 10%; tuttavia, la particolare finalità cui sono destinate determina l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 per cento.
Nel caso di eliminazione di barriere architettoniche sono soggette all’aliquota Iva del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Nel caso, invece, di generico intervento di manutenzione straordinaria, trovano applicazione le regole secondo cui l’Iva si applica al 10%, anche sul valore dei beni significativi fino a concorrenza dell’importo della manodopera.
In sostanza, la finalità dell’intervento (l’eliminazione delle barriere architettoniche) prevale sul resto.
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