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Lavori in appalto, risponde chi ha commissionato i lavori

In materia di appalti e della sicurezza sul lavoro correlata non esiste una coincidenza fra la figura del proprietario dell’immobile che si avvantaggia dell’opera e quella del committente che la appalta.

Il committente, così come definito dall’articolo 89, «è colui per conto del quale l’opera viene realizzata», e che l’espressione per conto va intesa come «per incarico di», o «in nome», oppure «a favore di» chi abbia comunque interesse all’esecuzione dell’opera e in quanto tale stipuli il contratto, perché si avvantaggia della sua realizzazione o perché sia stato delegato ad occuparsene. 

Nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di delega delle funzioni.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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