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Lavoro occasionale, blocco per quota 100 anche se svolto prima della pensione

Ai fini del divieto di cumulo tra pensione con quota 100 e redditi da lavoro, i compensi da lavoro autonomo occasionale rilevano anche se percepiti nei mesi antecedenti la decorrenza della pensione nonché quelli successivi al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Pertanto, un lavoratore che accede a quota 100 il 1° settembre 2019 e nei primi otto mesi dell’anno ha superato il limite dei 5mila euro annui, si trova in una situazione di incumulabilità.

Come previsto dal decreto legge 4/2019, la pensione non è cumulabile, dal giorno di decorrenza della stessa e fino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto tempo per tempo per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5mila euro lordi annui.

Per accedere a quota 100 occorrono 62 anni di età e 38 anni di contributi e attendere un differimento di tre mesi per i dipendenti del settore privato e sei mesi per i pubblici (finestra mobile). Possono essere utilizzati i contributi accrediti nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps nonché i periodi accreditati presso la gestione separata. I dipendenti devono cessare l’attività lavorativa. I redditi incumulabili sono quelli riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo in cui vige il divieto.

I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali finalizzati a costituire la posizione previdenziale dell’interessato. Rilevano, ai fini del lavoro autonomo, i redditi comunque conseguiti ad attività lavorativa svolta senza il vincolo di subordinazione, prescindendo dalla modalità di dichiarazione al Fisco. Valgono, a tal fine, i compensi percepiti per l’esercizio di arti, quelli di impresa conseguiti a seguito di attività lavorativa, ivi comprese le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, salva l’ipotesi in cui il pensionato dichiari che ha partecipato con il solo capitale senza svolgere attività lavorativa, i diritti di autore e i brevetti.

I redditi che non rilevano ai fini della incumulabilità sono le indennità percepite dagli amministratori locali, i redditi di impresa non connessi ad attività lavorativa, i compensi per l’esercizio della funzione sacerdotale, le indennità per l’esercizio della funzione di giudice di pace nonché quelle percepite dai giudici onorari e dai giudici tributari, l’indennità sostitutiva del preavviso avente carattere risarcitoria e non retributiva, i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, le indennità di trasferta e missioni e l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Onde evitare la sospensione del trattamento, durante il godimento della pensione non è possibile percepire redditi per attività di lavoro svolta nei periodi di percezione della pensione. Al contrario, durante il godimento della pensione, è possibile riscuotere redditi per attività di lavoro svolto prima dell’accesso alla pensione.

Superata l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, è possibile riscuotere redditi per attività di lavoro svolta durante il godimento della pensione. Nei casi dubbi, il lavoratore dovrà presentare il modello “Quota 100” al fine di consentire all’Inps la puntuale individuazione delle fattispecie in cui opera/non opera la sospensione della pensione. Nei casi di incumulabilità, la pensione dovrà essere sospesa o recuperata, ove già posta in pagamento.


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