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Lavoro occasionale, novità in vigore

La legge di conversione del decreto lavoro tra le diverse modifiche, è intervenuta anche sul regime delle prestazioni occasionali, rendendole più flessibili per alcuni settori e semplificando le procedure.
Le novità maggiori riguardano le imprese agricole, le strutture alberghiere e ricettive e gli enti locali. Per le aziende che appartengono a questi comparti è previsto che nella comunicazione di inizio attività venga indicata una data di inizio della prestazione e un monte orario complessivo, con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni, anziché a tre giorni (limite per tutti gli altri utilizzatori).
C’è un’altra importante modifica per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo. La normativa precedente prevedeva il divieto da parte dell’utilizzatore di ricorrere al contratto di prestazione occasionale nel caso in cui avesse avuto alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato: il decreto lavoro eleva il limite della forza lavoro per le aziende appartenenti al settore fino a otto lavoratori.
Il settore agricolo viene alleggerito nelle sanzioni: in caso di violazione di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, non è più prevista la sanzione se la violazione deriva da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai prestatori.
Novità anche sull’attivazione del contratto di prestazione: l’utilizzatore può, infatti, versare la provvista economica utile per alimentare il portafoglio virtuale anche tramite intermediario. In ogni caso la responsabilità resta in capo all’utilizzatore.
Inoltre, il decreto precisa che l’1% destinato agli oneri gestionali ora è versato a favore dell’Inps.
Per il pagamento del compenso al prestatore, è stata introdotta una modalità che può sveltire l’accredito: il prestatore che ne fa espressa richiesta al momento della registrazione può richiedere che il pagamento venga effettuato decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa sulla procedura.
Per ottenere l’autorizzazione, il prestatore può presentarsi presso qualsiasi sportello postale con univoco mandato emesso dalla piattaforma Inps e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del compenso. In questo caso gli oneri del pagamento sono a carico del prestatore.
Diversamente, il pagamento avviene con le vecchie modalità. Il compenso, cioè, viene pagato dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione attraverso accredito delle spettanze sul conto corrente bancario indicato nell’anagrafica del prestatore, oppure mediante bonifico bancario domiciliato presso gli uffici postali.
Ricordiamo che per prestazioni occasionali s’intendono le attività che nel corso dell’anno civile danno luogo:
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;
– per prestazioni complessive rese da ogni prestatore per il medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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