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Leasing immobiliare, abitazione principale

Per gli acquisti agevolati tramite leasing di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, il contratto di leasing deve essere stipulato tra il 2016 e il 2020, ma una volta rispettata questa condizione, la detrazione Irpef «opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria».
La detrazione del 19%, quindi, spetta anche per i canoni e il riscatto finale, pagati dal 1° gennaio 2021 in poi.
Il chiarimento è contenuto nella circolare 4 aprile 2017, n. 7 in materia di sconti sulle dichiarazioni con cui le Entrate precisano che la verifica dell’età del contribuente agevolato (il quale ha un’agevolazione diversa se supera o meno i 35 anni) e del livello di reddito (che non deve superare 55mila euro) va effettuata all’atto della “stipula del contratto” di leasing.
Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l’intermediario finanziario acquista o fa costruire l’immobile, secondo le indicazioni dell’utilizzatore. Inoltre, si obbliga a mettere a disposizione dell’utilizzatore questo immobile per un dato tempo, verso un determinato canone di leasing.
Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo, che è stato prestabilito al momento della sottoscrizione del contratto di leasing.
Possono beneficiare di questa agevolazione fiscale solo i contribuenti che all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria:
– hanno un reddito complessivo non oltre 55mila euro;
– non sono già titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Un’altra condizione da rispettare è quella di “adibire” l’unità immobiliare acquistata o costruita ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Entro questo termine, quindi, “il contribuente o i suoi familiari” vi devono portare la propria dimora abituale.
La detrazione prescinde dalle caratteristiche oggettive dell’immobile, il quale può appartenere anche alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono escluse, invece, dalle agevolazioni prima casa per l’imposta di registro.
Sono finanziati con il leasing (quindi, inseriti nei relativi canoni e pertanto detraibili al 19%) anche gli “oneri accessori”, tra i quali vi rientrano l’eventuale Iva e le altre imposte indirette dovute sull’atto di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, le relative spese notarili e quelle peritali sull’immobile.
La detrazione non spetta per gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili e per gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla società di leasing per l’individuazione e il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

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