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Legge 104, le agevolazioni fiscali

La legge n. 104/1992, oltre ai benefici in tema di rapporto di lavoro, permette l’accesso a numerosi benefici fiscali, sociali ed economici per le persone affette da handicap e per i loro familiari più stretti.
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto ad una detrazione dall’IRPEF il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo, fino ad annullarsi quando il reddito arriva a euro 95.000.
È bene ricordare che un soggetto è fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51 (art. 12, comma 2, TUIR).
Attualmente, la detrazione per figli a carico è pari a:
• 1.220 euro se il figlio ha un’età inferiore a tre anni;
• 950 euro se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Questi importi vengono maggiorati di euro 400 nel caso di figlio disabile che sia stato riconosciuto tale dalla legge n. 104/1992.
Se nel corso dell’anno precedente il contribuente disabile ha sostenuto spese per assistenza specifica allora queste potranno essere portate completamente in deduzione. Per assistenza specifica si intende, ad esempio, l’assistenza infermieristica e riabilitativa oppure le prestazioni rese da personale qualificato come addetto all’assistenza base o come operatore tecnico assistenziale. È importante precisare che nel caso di ricovero del disabile in un istituto specializzato nell’assistenza e nel ricovero, non è possibile portare in deduzione la retta intera riferita al ricovero, ma solo quanto riguarda le spese mediche o paramediche legate all’assistenza specifica. Pertanto, al fine poter deduzione la spesa sostenuta, è necessario che l’Istituto sanitario specifichi distintamente la spesa per la retta e il costo per le spese mediche.
Per quanto riguarda le spese che possono essere portate in detrazione, mentre in molti casi la detrazione fiscale è ammessa per la parte eccedente la franchigia di euro 129,11, vi sono alcune spese che sono ammesse interamente in detrazioni al 19% (art. 15 TUIR):
• il trasporto in ambulanza del disabile;
• l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture o per la correzione di difetti della colonna vertebrale;
• l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
• adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzina.
Le agevolazioni per i veicoli si sostanziano nei seguenti termini:
• detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
• IVA agevolata al 4% sull’acquisto;
• esenzione dal bollo auto;
• esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici:
• detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
• IVA agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
• detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti;
• detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.
• detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
• deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
• detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro (nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca).
Nel caso specifico di disabili non vedenti, è opportuno precisare che il contribuente disabile non vedente gode di una detrazioni IRPEF del 19% per le spese sostenute per l’acquisto del cane guida, la quale spetta una sola volta in un arco di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata a scelta del contribuente in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
Ulteriore detrazione prevista è quella forfetaria pari ad euro 516,46 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida, senza dover documentare le spese effettivamente sostenute.

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