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Legge di Bilancio 2017, impatti su welfare aziendale e flexible benefit

La legge di Bilancio 2017 introduce sostanziali novità relativamente alla redditualità del lavoratore dipendente in particolare su aspetti concernenti i sistemi di welfare aziendale e flexible benefit anche a seguito di opzione del premio monetario in premio sociale.
Relativamente alla detassazione la Legge di Bilancio 2017 è intervenuta da un lato incrementando la potenziale popolazione interessata alla disposizione agevolativa aumentando da euro 50.000 a euro 80.000 il limite reddituale condizione di applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10%, dall’altro aumentando la misura massima agevolabile da euro 2.000 a euro 3.000 (da euro 2.500 a euro 4.000 in caso di forme partecipative dei dipendenti).
In merito alla possibilità di trasformazione del premio monetario in «somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3» dell’art. 51 del Tuir, già prevista dalla L. 208/2015, la legge di Bilancio 2017 ora prevede l’inserimento nella predetta disposizione di un ultimo periodo che consentirà l’utilizzo anche delle «somme e valori di cui al comma 4» dell’art. 51 del Tuir.
La precisazione consentirà di trasformare il premio monetario nei seguenti beni:
o auto aziendale ad uso promiscuo;
o alloggi ad uso abitativo del dipendente;
o prestiti anche sotto forma di contributo;
o servizi di trasporto ferroviario.
In questo caso è bene tuttavia rilevare che il valore convenzione da assoggettare a prelievo fiscale sarà pieno, con relativo aumento dei costi aziendali (costo contributivo e TFR).
Altro aspetto innovativo riguarda l’estensione delle quote esenti in caso di trasformazione del premio sociale in:
o contribuzione alla previdenza complementare;
o contribuzione alla cassa sanitaria;
o azioni gratuite.
In linea generale l’opzione della trasformazione del premio monetario in servizi consente benefici (fiscali e contributivi) nel rispetto dei due seguenti limiti: il limite della detassabilità e il limite diretto dell’agevolazione.
La nuova norma, afferma il principio secondo il quale (ad esclusione del buono pasto che ha ragioni particolari di sostenibilità) in caso di trasformazione del premio monetario in contribuzione a previdenza complementare, casse sanitarie o in azioni gratuite il secondo limite può essere superato estendendo di fatto la misura agevolativa.
Relativamente alla gestione delle azioni gratuite si deve precisare che essa è generalmente consentita a fronte di alcune condizioni essenziali quali la concessione alla generalità dei dipendenti e il mantenimento delle stesse per un periodo minimo di tre anni.
La disposizione presente nel comma 160 dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2017 consente non solo di superare il limite numerico del beneficio ma anche le condizioni rendendo la disposizione veramente interessante in quanto consente di dare di fatto somme esenti al dipendente singolo.
Sotto l’aspetto contributivo si deve ritenere che la trasformazione del premio monetario in contribuzione (a fondi di previdenza o casse sanitarie) non modifica la fonte di provenienza delle somme che restano a carico del datore di lavoro e non del dipendente.
Pertanto la devoluzione del premio alla previdenza complementare e alle casse sanitarie genererà una contribuzione a carico del datore di lavoro assoggettata al contributo dì solidarietà del 10 per cento.
Resteranno invece esenti da contribuzione le azioni gratuite concesse in virtù della predetta opzione.
Relativamente invece all’ampliamento dei servizi di welfare deducibili, il comma 161 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017 introducendo la lettera f-quater) al comma 2 dell’art. 51 del Tuir, consentirà la non concorrenza al reddito dei contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
La disposizione afferma che le opere e i servizi di utilità sociale ex art. 100 del Tuir possono essere riconosciuti da datori di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale, livelli di contrattazione che aggiungono a quella aziendale.
Altro aspetto poco trattato riguarda il tema della maturazione del TFR per i servizi e le prestazioni identificabili sotto la definizione di Welfare Aziendale.

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